Codice della strada: confisca del veicolo privo di RCA a fronte dell’avvenuto pagamento della sanzione
Il Ministero dell’Interno ha chiarito le procedure operative per procedere alla confisca di un veicolo sanzionato perchè privo di copertura assicurativa qualora, a fronte dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, entro i 60 giorni non venga comunque corrisposto il premio di polizza RCA.
La normativa
L’art. 193 del nuovo Codice della Strada stabilisce che chiunque circoli con un veicolo senza copertura assicurativa è soggetto alla sanzione amministrativa da 841 a 3.287 euro con sanzione accessoria del sequestro dello stesso; se poi entro 60 giorni non è stato proposto ricorso o pagata la sanzione e corrisposto il premio assicurativo per almeno sei mesi, il veicolo viene confiscato (le condizioni devono sussistere tutte insieme).
La nota ministeriale
Con una propria nota, il Ministero dell’Interno ha fornito un’interpretazione operativa sul caso che, a fronte dell’avvenuto pagamento in misura ridotta o in forma scontata del 30% entro cinque giorni, non venga poi corrisposto il premio di assicurazione valida per almeno sei mesi o lo stesso venga corrisposto oltre il termine dei 60 giorni.
La problematica è nata dal fatto che la restituzione del veicolo sequestrato può avvenire solo a fronte dell’assolvimento di tutti gli obblighi previsti (sanzione, copertura assicurativa, spese di recupero e custodia) e quindi, in mancanza di copertura assicurativa a fronte comunque dell’avvenuto pagamento della sanzione, il sequestro si allungherebbe in maniera indefinita e non si potrebbe procedere alla confisca, considerata la mancanza di tutti gli elementi che lo consentono (la sanzione pecuniaria è stata infatti pagata).
Per ovviare a tale inconveniente, il Ministero ricorre al meccanismo procedimentale di cui all’art. 21 della legge 689/81, laddove prevede che è sempre disposta la confisca del veicolo se entro il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione, non viene pagato anche il premio assicurativo per almeno sei mesi.
La procedura operativa
Trascorsi i 60 giorni senza riattivazione della copertura assicurativa a fronte del pagamento della sanzione, il comando accertatore invierà il verbale alla Prefettura che emetterà un’ordinanza-ingiunzione con un termine entro il quale dovrà essere corrisposto il premio assicurativo: scaduto tale termine si potrà procedere alla confisca del veicolo sequestrato (l’ordinanza-ingiunzione potrà contenere direttamente anche il provvedimento di confisca).
Se poi la sanzione pecuniaria fosse stata versata con il 30% di sconto, la mancata riattivazione della RCA fa venir meno l’effetto estintivo dell’obbligazione pecuniaria e quindi la somma versata (con lo sconto) verrà trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare dovrà essere recuperato secondo le ordinarie procedure di riscossione coattiva.
Fonte: Confindustria Venezia