Revisione: CHI e QUANDO
La revisione può essere effettuata presso gli uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri o presso i centri privati autorizzati. Non è consentita la circolazione dei veicoli non revisionati entro la scadenza se non per il solo giorno della revisione per recarsi presso il centro dove effettuare il controllo. Chi circola con un veicolo non revisionato è soggetto a sanzione amministrativa.
Chi
Di seguito l’elenco dei veicoli da sottoporre a revisione nell’anno in corso.
- Autoveicoli
- Autovetture ad uso privato
- Autoveicoli ad uso promiscuo
- Autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t
- Autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici di massa complessiva superiore a 3,5 t
- Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t *
- Autobus fino a 16 posti con conducente e massa non superiore a 3,5 t
- Autobus con oltre 16 posti compreso il conducente *
- Autoambulanze
- Autovetture di piazza o di noleggio con conducente
- Autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea (D)
- Rimorchi
- Rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 t *
- Rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t *
- Carrelli appendice
- Ciclomotori
- Tutti, compresi i quadricicli leggeri
- Motoveicoli
- Motocicli e motocarrozzette (C)
- Motoveicoli per trasporto promiscuo (C)
- Motocarri, motoveicoli uso speciale o per trasporti specifici e mototrattori
- Motoveicoli di piazza o di noleggio con conducente
- Quadricicli
Quando
La prima revisione va effettuata entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione o entro il mese corrispondente alla data di rilascio del certificato di idoneità tecnica (per i ciclomotori).
Le revisioni successive vanno effettuate entro il mese corrispondente alla data dell’ultima revisione.
I veicoli considerati atipici, quelli cioè con particolari caratteristiche indicate nel libretto di circolazione, sono soggetti a revisione annuale. Tra i veicoli atipici rientrano i veicoli di interesse storico iscritti negli appositi registri di veicoli storici previsti dalla legge e pertanto sono soggetti a revisione annuale.
Note:
* : Non possono essere revisionati presso i Centri privati autorizzati.
(A) : Sono esclusi già dall’obbligo della revisione i veicoli sottoposti a collaudo (art. 75 CDS) nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione.
(B) : Per essi la revisione deve essere disposta con apposito decreto.
(C) : Se destinati al servizio di piazza o da noleggio con conducente, sono soggetti a revisione annuale.
(D) : trattasi di veicoli della categoria M1 (autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni ) con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane.
(E) : Vanno sottoposti a revisione unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati con le stesse scadenze.