Cassazione: l’impossibilità di soffiare nell’etilometro prova lo stato di ebbrezza
La IV sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n°31286 del 22/07/2013, ha sancito che lo stato di ebbrezza del conducente può essere accertato con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Pertanto, se le condizioni psicofisiche del soggetto sono tali da impedirgli di svolgere i test successivi alla prova dell’etilometro (non riuscendo, ad esempio, a soffiare a sufficienza nel boccaglio dell’apparecchio) e, allo stesso tempo, egli manifesti in maniera evidente uno stato di ebbrezza grave (stato confusionale, frasi sconnesse, equilibrio precario, alito con sentore di alcol), è possibile contestare nei suoi confronti anche le ipotesi più gravi di ubriachezza previste alle lettere B oppure C, art. 186 del C.d.s., nelle quali si configura un reato. Di conseguenza, l’impossibilità di svolgere accertamenti ulteriori non obbliga gli agenti accertatori a contestare l’ipotesi più lieve della guida in stato di ebbrezza (ovvero quella con tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro) che, com’è noto, non costituisce reato.









