La Cassazione conferma: il controllo con l’etilometro è legittimo anche nel caso di veicolo in fermata
La quarta Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n° 45.514, ha ribadito innanzitutto il consolidato orientamento giuridico in base al quale in tema di stato di ebbrezza, qualora l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa fornire la prova contraria all’accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’espirazione.
Con la stessa sentenza è stato inoltre stabilito che non importa che il conducente sia fermo o in movimento: infatti la stessa Cassazione ricorda che in materia di circolazione stradale deve intendersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione. Pertanto è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo o in movimento.









