Nuova procedura per il rinnovo di validità della patente di guida
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 Ottobre è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei Trasporti del 9
Agosto 2013, che definisce le procedure tecniche per rendere operativa la prescrizione contenuta nel comma
8, art. 126 del C.d.s. sul rilascio di un duplicato della patente di guida in caso di rinnovo di validità, al posto del tagliando adesivo. Questa disposizione era stata inserita nel C.d.s. in occasione della riforma attuata nel 2010 con la Legge n. 120 del 29 Luglio, ed è stata in seguito confermata con i provvedimenti normativi (decreto legislativo 59/2011 e decreto legislativo 2/2013 – vedi in ultimo la circolare prot. 026 del 31 Gennaio 2013) che hanno recepito la nuova disciplina europea sulle patenti di guida, contenuta nelle direttive U.E. 2006/16 e 2011/94.
L’art. 1 del decreto in esame stabilisce che, a seguito del superamento della visita medica di controllo, il medico o la commissione medica locale che l’ha eseguita trasmetta all’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti (U.C.O.), in via telematica:
– una comunicazione contenente i dati identificativi del conducente e l’indirizzo dove spedire, a
mezzo posta, il duplicato della patente;
– una comunicazione con la foto e la firma del titolare della patente.
Qualora nulla osti al rinnovo della patente, il sistema informatico dell’U.C.O. provvede a generare una
ricevuta contenente i dati anagrafici del conducente e la nuova scadenza del titolo di guida; questa ricevuta
viene immediatamente stampata dal medico che ha eseguito gli accertamenti e consegnata al conducente, e
consente a quest’ultimo di poter guidare fino al ricevimento, a mezzo posta, del duplicato della patente di
guida e, comunque, non oltre 60 gg. da quando è stata emessa.
Le disposizioni di questo decreto dovrebbero applicarsi dal 2 Novembre p.v. (trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto, fissata dall’art. 6.2 al giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi al 3 Ottobre) sempreché, entro quella data, venga emesso il decreto del Ministero dei Trasporti (d’intesa con il Ministero della Salute) sulle procedure necessarie all’applicazione di quanto sopra.









