Multa automatica per revisione scaduta: è una bufala!
Ultimamente, sta girando con una certa insistenza, alimentata anche da articoli di stampa e siti internet, la “voce” che la multa per mancata revisione possa essere comminata automaticamente, grazie alla informatizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che il veicolo in questione sia fermato su strada dagli organi di polizia. Praticamente, scrivono che arriva la multa a casa per non aver fatto la revisione entro la sua scadenza.
Tutto questo non è vero! Vediamo il perché:
Il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 ), al comma 14 dell’articolo 80 (quello che si occupa delle revisioni), recita chiaramente che è punito chi “circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione…”. Dunque il veicolo deve essere colto mentre circola sulle strade pubbliche. Non è sufficiente il riscontro amministrativo informatico secondo cui l’automezzo non è stato revisionato al momento dovuto. Perché la sanzione possa essere comminata ci deve essere dunque un rilevamento su strada.
Un ampliamento della possibilità di ricorso alla tecnologia era compreso nella prima bozza del testo della Legge di Stabilità 2015. Ma a quanto pare l’ipotesi è tornata in alto mare, in quanto stando alle ultime notizie provenienti da Roma, la misura in questione sarebbe stata cancellata dalla bozza della legge. Ciò per non pochi dubbi di applicabilità. Per cui affinché l’automatismo possa essere applicato in caso di mancata revisione, dovrebbe esserci un provvedimento ad hoc ed esplicito, che ad oggi non c’è.
Per completezza d’informazione si riporta il testo integrale dell’articolo 80 comma 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada):
“Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E’ consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 (centri revisione) oppure presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.941 a euro 7.767. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. “